Fondazione KliK

Quadro legale

Accordo di Parigi e legge svizzera sul CO₂

Ultimo aggiornamento: aprile 2024

Accordo di Parigi

Nel dicembre 2015 la 21a Conferenza delle parti sulla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha adottato l’Accordo di Parigi, L’accordo, che sostituisce il Protocollo di Kyoto approvato nel 1997, dal 2021 pone nuove basi per la politica climatica internazionale.

Con l’Accordo di Parigi, la comunità mondiale ha deciso di limitare il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto all’era preindustriale. L’articolo 6 prevede la possibilità per gli Stati di cooperare al fine di aumentare le loro ambizioni in materia di riduzione delle emissioni di gas serra. Nello specifico, l’articolo 6.2 consente la cooperazione bilaterale se gli Stati partecipanti disciplinano in modo vincolante l’attuazione concreta dell’Accordo di Parigi in un accordo bilaterale sul clima.

Impegno della Svizzera

Nel quadro dell’Accordo di Parigi, la Svizzera si è impegnata a ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento rispetto ai livelli del 1990. In tale contesto, la Svizzera prevede di realizzare una parte, per il momento non ancora definita, delle riduzioni necessarie mediante l’utilizzo all’estero degli approcci collaborativi definiti nell’articolo 6 dell’Accordo di Parigi.

La Svizzera può computare ai fini del suo obiettivo di emissioni la prestazione di riduzione fornita nel Paese partner senza doppi conteggi, perché ai sensi dell’accordo bilaterale sul clima il Paese partner deve contabilizzare la riduzione nel proprio bilancio dei gas serra come emissioni (il cosiddetto «corresponding adjustment»).

Accordi bilaterali per il clima

I 13 accordi bilaterali sul clima sottoscritti dalla Svizzera si contraddistinguono per un’architettura agile che, con un minimo di direttive e disposizioni procedurali, concede agli Stati contraenti la prerogativa nell’attuazione delle regolamentazioni nazionali. Di conseguenza non viene istituito alcun organo decisionale congiunto.

L’autorizzazione di attività ai sensi dell’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi e il trasferimento di riduzioni delle emissioni necessitano sempre dell’approvazione da parte delle autorità competenti di entrambi i Paesi ai sensi del diritto nazionale. Gli accordi garantiscono in particolare l’integrità ambientale delle attività di protezione del clima sostenute, escludendo doppi conteggi delle riduzioni delle emissioni. Garantiscono inoltre che le attività di protezione del clima forniscano un contributo allo sviluppo sostenibile e che siano rispettati i diritti umani.

Legge svizzera sul CO₂

La legge sul CO₂ per la riduzione delle emissioni di gas serra in vigore dal 2000 è stata rivista dal Parlamento nel marzo 2024. Con la revisione, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2025, il Consiglio federale può chiedere di ridurre fino al 90% delle emissioni di CO₂ legate ai trasporti mediante attività di protezione del clima certificate dalla Confederazione.

La quota esatta e le disposizioni più dettagliate sono disciplinate dall’Ordinanza sul CO₂, che dovrà anch’essa essere sottoposta a revisione entro il 1° gennaio 2025. Dal 2025 al 2030 prevediamo che il 40% delle emissioni di CO₂ legate ai trasporti in media dovranno essere ridotte attraverso attività di protezione del clima. Nel decennio in corso la Fondazione KliK deve quindi ottenere riduzioni di circa 40 milioni di tonnellate di CO₂.

Circa la metà di queste riduzioni di gas serra deriverà da attività di protezione del clima svolte in Paesi partner della Svizzera con un accordo bilaterale sul clima. Questi accordi vengono autorizzati rispettivamente dalla Svizzera e da un Paese partner e le conseguenti riduzioni delle emissioni vengono certificate da entrambi i Paesi. I certificati validi ai sensi dell’articolo 6.2 dell’Accordo di Parigi come prestazioni di mitigazione trasferite a livello internazionale (ITMO) sono emessi nel registro svizzero di scambio di quote di emissioni. Gli accordi garantiscono che i Paesi non debbano effettuare doppi conteggi delle riduzioni delle emissioni.

Ordinanza svizzera sul CO₂

L’Ordinanza svizzera sul CO₂, costantemente rivista, contiene disposizioni esecutive della Legge sul CO₂. Una comunicazione sull’esecuzione disciplina la certificazione dei progetti e programmi per la riduzione delle emissioni e l’aumento del pozzo di carbonio ammessi per la compensazione dei carburanti.