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Quadro legale

Accordo di Parigi e legge svizzera sul CO₂

Ultimo aggiornamento: maggio 2025

Accordo di Parigi

Nel dicembre 2015, la 21a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) ha adottato l'Accordo di Parigi. Come accordo che succede al Protocollo di Kyoto adottato nel 1997, dal 2021 pone su nuove basi la politica climatica internazionale.

Con l'Accordo di Parigi, la comunità internazionale ha concordato di limitare il riscaldamento globale a un livello ben al di sotto dei 2 gradi Celsius rispetto all'era preindustriale. L'articolo 6.2 prevede che gli Stati possano regolamentare in modo vincolante l'implementazione concreta di attività volte ad aumentare l'ambizione nella riduzione delle emissioni di gas serra in un accordo bilaterale sul clima. L'articolo 6.4, a sua volta, crea le basi affinché tali attività possano essere intraprese sotto la supervisione dell'UNFCCC. Questo meccanismo è ancora in fase di sviluppo.

Impegno della Svizzera

Nell'ambito dell'Accordo di Parigi, la Svizzera si è impegnata a ridurre entro il 2030 le proprie emissioni di gas serra di almeno il 50 per cento rispetto al livello del 1990. A tal fine, la Svizzera prevede di realizzare all'estero al massimo un terzo delle riduzioni necessarie ricorrendo alle aliquote collaborative definite nell'articolo 6 dell'Accordo di Parigi.

La Svizzera può imputare al proprio obiettivo di emissione le riduzioni ottenute nel Paese partner senza doppio conteggio, poiché quest'ultimo, in virtù dell'accordo bilaterale sul clima, deve registrare le riduzioni nel proprio bilancio dei gas serra come emissioni (cosiddetto "corresponding adjustment").

Accordi bilaterali sul clima

I 14 accordi bilaterali sul clima conclusi dalla Svizzera si contraddistinguono per un'architettura agile che, con un minimo di prescrizioni e disposizioni procedurali, garantisce agli Stati contraenti la prerogativa dell'implementazione delle regolamentazioni nazionali. Di conseguenza non viene istituito alcun organo decisionale comune.

L'autorizzazione delle attività ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi e il trasferimento delle riduzioni delle emissioni richiedono sempre l'approvazione delle autorità competenti di entrambi i Paesi in conformità con il diritto nazionale. Gli accordi garantiscono in particolare l'integrità ambientale delle attività di protezione del clima sostenute, escludendo il doppio conteggio delle riduzioni delle emissioni. Garantiscono inoltre che le attività di protezione del clima rappresentino un contributo allo sviluppo sostenibile e che i diritti umani siano rispettati.

Legge svizzera sul CO₂

La legge sul CO₂ per la riduzione delle emissioni di gas serra, in vigore dal 2000, è stata rivista dal Parlamento nel marzo 2024. Con la revisione entrata in vigore il 1° gennaio 2025, il Consiglio federale può esigere che fino al 90% delle emissioni di CO₂ legate al traffico siano ridotte mediante attività di protezione del clima certificate dalla Confederazione.

La quota esatta e le disposizioni dettagliate sono disciplinate dall'ordinanza sul CO₂, entrata anch'essa in vigore il 1° gennaio 2025. Essa stabilisce che dal 2025 al 2030 il 35% in media delle emissioni di CO₂ legate al traffico dovrà essere ridotto mediante attività di protezione del clima. Nel decennio in corso, la Fondazione KliK dovrà quindi ottenere una riduzione di circa 40 milioni di tonnellate di CO₂.

Circa la metà di questa riduzione delle emissioni di gas serra proverrà da attività di protezione del clima realizzate nei Paesi partner della Svizzera con un accordo bilaterale sul clima. Queste saranno autorizzate dalla Svizzera e da un Paese partner e le riduzioni delle emissioni che ne risulteranno saranno certificate da entrambi i Paesi. I certificati considerati come riduzioni trasferite a livello internazionale (ITMO) ai sensi dell'articolo 6.2 dell'Accordo di Parigi saranno rilasciati nel registro svizzero delle emissioni. Gli accordi garantiscono che non vi sia un doppio conteggio delle riduzioni delle emissioni da parte dei Paesi.

Ordinanza svizzera sul CO₂

L'ordinanza sul CO₂ svizzera, sottoposta a revisione continua, contiene disposizioni d'esecuzione della legge sul CO₂. Una comunicazione d'esecuzione disciplina la certificazione dei progetti e dei programmi di riduzione delle emissioni e di aumento delle prestazioni dei pozzi di carbonio ammessi per la compensazione nel settore dei carburanti.

I certificati per le prestazioni di riduzione in Svizzera e all'estero vengono rilasciati nel registro svizzero delle emissioni.